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Le
finalità del comitato promotore
REGOLAMENTO DEL COMITATO
“UCC – UNIVERSITÀ ETICA per la
CONDIVISIONE della CONOSCENZA”
Articolo 1
E’ costituito un Comitato
denominato “UCC – Università
etica per la Condivisione della
Conoscenza”.
Il Comitato ha sede in Palermo,
Via Giosuè Carducci, 3
Il Comitato può deliberare l’istituzione
di sedi secondarie in qualunque
parte del territorio dell’Unione
Europea.
Articolo 2
La durata del Comitato è
stabilita sino alla
realizzazione dello scopo
specifico indicato nel
successivo art.4 e cioè sino
alla formale costituzione
dell’Università etica per la
Condivisione della Conoscenza e,
comunque, non oltre il 31
dicembre 2006.
Tale termine potrà tuttavia
essere prorogato anche prima
della sua scadenza con
deliberazione dei membri del
Comitato, di seguito denominati
promotori.
Articolo 3
Il Comitato non ha scopo di
lucro e persegue la finalità di
favorire la condivisione della
conoscenza e di promuovere i
valori etici della solidarietà,
della sostenibilità, della non
violenza e dell’equità.
Articolo 4
Ai fini indicati nell’art. 3, il
Comitato persegue lo scopo
specifico di promuovere la
costituzione di un’Università
etica per la Condivisione della
Conoscenza - in appresso
denominata UCC -, nella forma
giuridica di ente senza scopo di
lucro, che:
-
favorisca la sintesi
culturale delle esperienze
che in Italia fanno
riferimento ai valori di
solidarietà, sostenibilità,
non violenza ed equità;
-
promuova l’accesso a tutti i
livelli del sapere, inteso
come patrimonio comune non
mercificabile perché
indispensabile al benessere
di tutti gli uomini ed alla
loro convivenza pacifica;
-
valorizzi la ricchezza
conoscitiva che ciascuna
persona, comunità o popolo
può apportare come pure il
rispetto e l’incontro fra
diversità culturali;
-
stimoli la ricerca e l’educazione
alla pratica della gratuità,
della solidarietà,
dell’accoglienza, della
responsabilità al bene
comune e del suo governo,
della gestione e del
superamento dei conflitti,
dell’attenzione rispettosa
all’alterità, della
trasparenza
Articolo 5
La costituzione dell’UCC avverrà
in due fasi:
-
la fase di promozione, con
l'esecuzione del preliminare
studio di fattibilità e la
conseguente elaborazione del
progetto di dettaglio per lo
sviluppo e il funzionamento
dell’UCC;
-
la fase di realizzazione,
con la formale costituzione
dell’ente senza scopo di
lucro che dovrà gestire l’UCC.
Articolo 6
Il Comitato favorisce il
coinvolgimento di tutti i
soggetti interessati alla
concezione e allo sviluppo del
progetto nella realizzazione
dello studio di fattibilità e
del progetto di dettaglio di cui
al n. 1 dell’art. 5. Per l'esecuzione
dello studio di fattibilità, il
Comitato ne stabilisce il
mandato attivando tutti gli
strumenti che ritiene utili allo
scopo. Presentandosene l’opportunità,
il Comitato provvede quindi alla
sperimentazione di schemi di
reti, di tecniche di
comunicazione, di modelli
formativi, di linguaggi, di
attività e servizi utili
all’individuazione della
migliore formula organizzativa
per il funzionamento dell’UCC
cui saranno trasferiti i
risultati di tali
sperimentazioni. Sempre allo
scopo di promuovere e diffondere
le finalità dell’UCC, il
Comitato organizza conferenze,
seminari tematici, attività
editoriali, diffusione di
prodotti, etc. Il Comitato, su
delibera dei promotori, può
anche istituire un comitato di
garanzia, comitati scientifici
ad hoc ed ogni altro gruppo di
esperti a carattere temporaneo
per attività anche di ricerca e
sviluppo che dovessero risultare
utili al raggiungimento delle
finalità del presente atto
costitutivo. Rientra, comunque,
nei compiti del Comitato
qualunque altra forma di
promozione e comunicazione volta
a promuovere e diffondere le
finalità dell’UCC.
Articolo 7
Il Patrimonio del Comitato è
costituito dai fondi versati e
dai beni conferiti dai
sottoscrittori, dalle liberalità
ricevute per il raggiungimento
degli scopi istituzionali e dai
contributi a qualsiasi titolo
versati in favore del Comitato.
All’atto dello scioglimento del
Comitato, il suo patrimonio,
quale emergerà dalle risultanze
contabili, sarà trasferito
all’ente senza scopo di lucro di
cui all’art.4 in sede di sua
costituzione e ne costituirà il
patrimonio sociale iniziale.
In caso di mancata costituzione
di tale ente, il patrimonio del
Comitato sarà devoluto ad enti
senza scopo di lucro aventi
finalità analoghe a quelle
indicate nell’art.3 o a fini di
pubblica utilità, secondo quanto
sarà deliberato dai promotori.
Articolo 8
L’esercizio del Comitato va dal
1° gennaio al 31 dicembre di
ogni anno. Il Presidente e il
Tesoriere provvedono alla
redazione dei rendiconti
finanziari semestrali ed annuali
e li sottopongono
all’approvazione dei Promotori.
Articolo 9
Sono promotori sia coloro che
hanno partecipato alla
costituzione del Comitato sia
coloro che, dichiarando di
condividere i medesimi valori
etici della solidarietà, della
sostenibilità, della non
violenza e dell’equità promossi
dal Comitato, sono ammessi a far
parte del Comitato
successivamente alla sua
costituzione. Gli uni e gli
altri hanno gli stessi diritti e
gli stessi obblighi.
I promotori hanno l’obbligo di
partecipare in modo continuativo
all’attività organizzativa del
Comitato che viene svolta
nell’ambito di gruppi di lavoro
appositamente costituiti con
decisione del Comitato. Il
promotore che venga meno a
questo obbligo per oltre quattro
mesi, decade da membro del
comitato previa decisione del
comitato.
I promotori vengono consultati
almeno una volta ogni sei mesi
per l’approvazione del
rendiconto finanziario. Essi:
nominano il Presidente, il
Tesoriere e il Segretario, ad
eccezione dei primi che sono
nominati in sede di costituzione;
deliberano sull’eventuale
responsabilità del Presidente,
del Tesoriere e del Segretario e
sulla loro revoca; deliberano su
tutti gli altri oggetti inerenti
la conservazione e l’utilizzo
dei fondi; deliberano su
qualunque materia che il
Presidente, il Tesoriere, il
Segretario o tre promotori
vogliano sottoporre al loro
esame.
E’ di competenza dei promotori
deliberare anche sulle modifiche
dell’atto costitutivo e del
Regolamento; sulla proroga della
durata del Comitato; sul
decadimento del singolo membro
del comitato che non abbia
ottemperato ai propri obblighi;
sullo scioglimento anticipato
del Comitato per insufficienza
dei fondi raccolti o per
sopravvenuta inattuabilità dello
scopo di cui all’art. 4; sulla
devoluzione del patrimonio nel
caso e secondo le modalità
indicate nell’ultimo comma
dell’art. 7.
Articolo 10
I promotori vengono consultati
dal Presidente a mezzo posta
elettronica. Gli argomenti della
consultazione vengono pubblicati
sul sito web del Comitato. Il
voto può essere espresso per
corrispondenza (lettera, fax,
e-mail). I sottoscrittori dei
fondi ed i sostenitori del
Comitato possono far pervenire
le proprie proposte e
osservazioni sugli argomenti
inerenti la gestione dei fondi
raccolti. Tali proposte e
osservazioni, redatte per
iscritto, dovranno essere
indirizzate al Presidente che
dovrà portarle a conoscenza dei
Promotori che su di esse
dovranno esprimersi.
Articolo 11
I promotori deliberano col voto
favorevole della metà più uno di
essi, ad eccezione che per gli
argomenti indicati nell’ultimo
comma dell’art. 9 per i quali è
richiesto il voto favorevole dei
2/3 dei promotori.
Articolo 12
Il Presidente ha la
rappresentanza legale del
Comitato e i poteri di
amministrazione necessari
all’ordinario funzionamento del
Comitato. Egli consulta i
Promotori di sua iniziativa
oppure su richiesta del
Tesoriere, del Segretario o di
tre promotori.
Articolo 13
Il Tesoriere provvede alla
tenuta della contabilità in modo
ordinato e corretto, collabora
col presidente nella redazione
dei rendiconti finanziari.
Articolo 14
Il Segretario supporta l’attività
dei gruppi di lavoro. È
responsabile della segreteria
del Comitato.
Articolo 15
Al presidente, al segretario ed
al tesoriere, vengono conferiti
i più ampi poteri per la
riscossione dei contributi
finanziari, per lo svolgimento
dei lavori, pubblicazioni di
atti ed altro, per le
riscossioni delle quote dei
sostenitori e di quant’altro di
competenza del Comitato predetto.
Pertanto il Presidente, il
segretario ed il tesoriere
potranno riscuotere sia
congiuntamente che
disgiuntamente da privati e da
qualsiasi ufficio, banca ente
pubblico o privato, qualsiasi
somma a qualsiasi titolo dovuta
per il Comitato predetto, con
facoltà di rilasciare quietanza
e discarichi e con esonero di
ogni responsabilità per chi
effettuerà i pagamenti. Essi
potranno deliberare od
effettuare spese solo in
presenza di corrispondente
provvista liquida e disponibile.
Articolo 16
Nel caso in cui per lo studio di
fattibilità e l’elaborazione del
progetto di dettaglio venga
utilizzata l’attività
professionale dei promotori, ad
essi potrà essere riconosciuto
il rimborso delle spese
effettivamente sostenute e
documentate a piè di lista e/o
un rimborso forfetario,
deliberato preventivamente dal
Comitato, solo nel caso in cui
il Comitato abbia ricevuto dai
sostenitori liberalità
espressamente destinate a quelle
specifiche attività.
Analoghi rimborsi e secondo i
medesimi criteri possono essere
riconosciuti ai promotori per le
attività di promozione e di
sperimentazione effettivamente
svolte.
Articolo 17
Possono essere sottoscrittori
dei fondi del Comitato tutte le
persone fisiche e giuridiche che
avuta conoscenza dell’atto
costitutivo e dello Regolamento
del Comitato intendano
contribuire al raggiungimento
dello scopo del Comitato stesso.
Possono essere sostenitori del
Comitato tutte le persone
fisiche e giuridiche che, avuta
conoscenza dell’atto costitutivo
e del Regolamento del Comitato,
intendano contribuire alle spese
di gestione che il Comitato
sostiene per la realizzazione
dello studio di fattibilità e
per la promozione dell'UCC. Essi
possono contribuire alle
attività promozionali del
Comitato anche mettendo a
disposizione gratuitamente
strutture, servizi ed interventi
professionali puntuali.
I sottoscrittori dei fondi ed i
sostenitori del Comitato
acquisiscono il diritto di
ricevere piena informazione
sulla gestione dei fondi
sottoscritti e sulle spese di
gestione come pure il diritto di
formulare osservazioni e
proposte. Essi possono altresì
proporre al Comitato, che avrà
stabilito i criteri di
ammissibilità, la propria
candidatura per diventare socio
fondatore dell'UCC.
Articolo 18
Per quanto non espressamente
previsto nel presente atto si
applicano le norme del codice
civile e quelle delle altre
leggi vigenti in materia di
Comitati.
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segreteria@universitaetica.net
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