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Le finalità del comitato promotore
 

Le finalità del comitato promotore

 

REGOLAMENTO DEL COMITATO

“UCC – UNIVERSITÀ ETICA per la CONDIVISIONE della CONOSCENZA”

Articolo 1
E’ costituito un Comitato denominato “UCC – Università etica per la Condivisione della Conoscenza”.
Il Comitato ha sede in Palermo, Via Giosuè Carducci, 3
Il Comitato può deliberare l’istituzione di sedi secondarie in qualunque parte del territorio dell’Unione Europea.

Articolo 2
La durata del Comitato è stabilita sino alla realizzazione dello scopo specifico indicato nel successivo art.4 e cioè sino alla formale costituzione dell’Università etica per la Condivisione della Conoscenza e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2006.
Tale termine potrà tuttavia essere prorogato anche prima della sua scadenza con deliberazione dei membri del Comitato, di seguito denominati promotori.

Articolo 3
Il Comitato non ha scopo di lucro e persegue la finalità di favorire la condivisione della conoscenza e di promuovere i valori etici della solidarietà, della sostenibilità, della non violenza e dell’equità.

Articolo 4
Ai fini indicati nell’art. 3, il Comitato persegue lo scopo specifico di promuovere la costituzione di un’Università etica per la Condivisione della Conoscenza - in appresso denominata UCC -, nella forma giuridica di ente senza scopo di lucro, che:

  • favorisca la sintesi culturale delle esperienze che in Italia fanno riferimento ai valori di solidarietà, sostenibilità, non violenza ed equità;

  • promuova l’accesso a tutti i livelli del sapere, inteso come patrimonio comune non mercificabile perché indispensabile al benessere di tutti gli uomini ed alla loro convivenza pacifica;

  • valorizzi la ricchezza conoscitiva che ciascuna persona, comunità o popolo può apportare come pure il rispetto e l’incontro fra diversità culturali;

  • stimoli la ricerca e l’educazione alla pratica della gratuità, della solidarietà, dell’accoglienza, della responsabilità al bene comune e del suo governo, della gestione e del superamento dei conflitti, dell’attenzione rispettosa all’alterità, della trasparenza

Articolo 5
La costituzione dell’UCC avverrà in due fasi:

  1. la fase di promozione, con l'esecuzione del preliminare studio di fattibilità e la conseguente elaborazione del progetto di dettaglio per lo sviluppo e il funzionamento dell’UCC;

  2. la fase di realizzazione, con la formale costituzione dell’ente senza scopo di lucro che dovrà gestire l’UCC.

Articolo 6
Il Comitato favorisce il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati alla concezione e allo sviluppo del progetto nella realizzazione dello studio di fattibilità e del progetto di dettaglio di cui al n. 1 dell’art. 5. Per l'esecuzione dello studio di fattibilità, il Comitato ne stabilisce il mandato attivando tutti gli strumenti che ritiene utili allo scopo. Presentandosene l’opportunità, il Comitato provvede quindi alla sperimentazione di schemi di reti, di tecniche di comunicazione, di modelli formativi, di linguaggi, di attività e servizi utili all’individuazione della migliore formula organizzativa per il funzionamento dell’UCC cui saranno trasferiti i risultati di tali sperimentazioni. Sempre allo scopo di promuovere e diffondere le finalità dell’UCC, il Comitato organizza conferenze, seminari tematici, attività editoriali, diffusione di prodotti, etc. Il Comitato, su delibera dei promotori, può anche istituire un comitato di garanzia, comitati scientifici ad hoc ed ogni altro gruppo di esperti a carattere temporaneo per attività anche di ricerca e sviluppo che dovessero risultare utili al raggiungimento delle finalità del presente atto costitutivo. Rientra, comunque, nei compiti del Comitato qualunque altra forma di promozione e comunicazione volta a promuovere e diffondere le finalità dell’UCC.

Articolo 7
Il Patrimonio del Comitato è costituito dai fondi versati e dai beni conferiti dai sottoscrittori, dalle liberalità ricevute per il raggiungimento degli scopi istituzionali e dai contributi a qualsiasi titolo versati in favore del Comitato.
All’atto dello scioglimento del Comitato, il suo patrimonio, quale emergerà dalle risultanze contabili, sarà trasferito all’ente senza scopo di lucro di cui all’art.4 in sede di sua costituzione e ne costituirà il patrimonio sociale iniziale.
In caso di mancata costituzione di tale ente, il patrimonio del Comitato sarà devoluto ad enti senza scopo di lucro aventi finalità analoghe a quelle indicate nell’art.3 o a fini di pubblica utilità, secondo quanto sarà deliberato dai promotori.

Articolo 8
L’esercizio del Comitato va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Presidente e il Tesoriere provvedono alla redazione dei rendiconti finanziari semestrali ed annuali e li sottopongono all’approvazione dei Promotori.

Articolo 9
Sono promotori sia coloro che hanno partecipato alla costituzione del Comitato sia coloro che, dichiarando di condividere i medesimi valori etici della solidarietà, della sostenibilità, della non violenza e dell’equità promossi dal Comitato, sono ammessi a far parte del Comitato successivamente alla sua costituzione. Gli uni e gli altri hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi.
I promotori hanno l’obbligo di partecipare in modo continuativo all’attività organizzativa del Comitato che viene svolta nell’ambito di gruppi di lavoro appositamente costituiti con decisione del Comitato. Il promotore che venga meno a questo obbligo per oltre quattro mesi, decade da membro del comitato previa decisione del comitato.
I promotori vengono consultati almeno una volta ogni sei mesi per l’approvazione del rendiconto finanziario. Essi: nominano il Presidente, il Tesoriere e il Segretario, ad eccezione dei primi che sono nominati in sede di costituzione; deliberano sull’eventuale responsabilità del Presidente, del Tesoriere e del Segretario e sulla loro revoca; deliberano su tutti gli altri oggetti inerenti la conservazione e l’utilizzo dei fondi; deliberano su qualunque materia che il Presidente, il Tesoriere, il Segretario o tre promotori vogliano sottoporre al loro esame.
E’ di competenza dei promotori deliberare anche sulle modifiche dell’atto costitutivo e del Regolamento; sulla proroga della durata del Comitato; sul decadimento del singolo membro del comitato che non abbia ottemperato ai propri obblighi; sullo scioglimento anticipato del Comitato per insufficienza dei fondi raccolti o per sopravvenuta inattuabilità dello scopo di cui all’art. 4; sulla devoluzione del patrimonio nel caso e secondo le modalità indicate nell’ultimo comma dell’art. 7.

Articolo 10
I promotori vengono consultati dal Presidente a mezzo posta elettronica. Gli argomenti della consultazione vengono pubblicati sul sito web del Comitato. Il voto può essere espresso per corrispondenza (lettera, fax, e-mail). I sottoscrittori dei fondi ed i sostenitori del Comitato possono far pervenire le proprie proposte e osservazioni sugli argomenti inerenti la gestione dei fondi raccolti. Tali proposte e osservazioni, redatte per iscritto, dovranno essere indirizzate al Presidente che dovrà portarle a conoscenza dei Promotori che su di esse dovranno esprimersi.

Articolo 11
I promotori deliberano col voto favorevole della metà più uno di essi, ad eccezione che per gli argomenti indicati nell’ultimo comma dell’art. 9 per i quali è richiesto il voto favorevole dei 2/3 dei promotori.

Articolo 12
Il Presidente ha la rappresentanza legale del Comitato e i poteri di amministrazione necessari all’ordinario funzionamento del Comitato. Egli consulta i Promotori di sua iniziativa oppure su richiesta del Tesoriere, del Segretario o di tre promotori.

Articolo 13
Il Tesoriere provvede alla tenuta della contabilità in modo ordinato e corretto, collabora col presidente nella redazione dei rendiconti finanziari.

Articolo 14
Il Segretario supporta l’attività dei gruppi di lavoro. È responsabile della segreteria del Comitato.

Articolo 15
Al presidente, al segretario ed al tesoriere, vengono conferiti i più ampi poteri per la riscossione dei contributi finanziari, per lo svolgimento dei lavori, pubblicazioni di atti ed altro, per le riscossioni delle quote dei sostenitori e di quant’altro di competenza del Comitato predetto. Pertanto il Presidente, il segretario ed il tesoriere potranno riscuotere sia congiuntamente che disgiuntamente da privati e da qualsiasi ufficio, banca ente pubblico o privato, qualsiasi somma a qualsiasi titolo dovuta per il Comitato predetto, con facoltà di rilasciare quietanza e discarichi e con esonero di ogni responsabilità per chi effettuerà i pagamenti. Essi potranno deliberare od effettuare spese solo in presenza di corrispondente provvista liquida e disponibile.

Articolo 16
Nel caso in cui per lo studio di fattibilità e l’elaborazione del progetto di dettaglio venga utilizzata l’attività professionale dei promotori, ad essi potrà essere riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate a piè di lista e/o un rimborso forfetario, deliberato preventivamente dal Comitato, solo nel caso in cui il Comitato abbia ricevuto dai sostenitori liberalità espressamente destinate a quelle specifiche attività.
Analoghi rimborsi e secondo i medesimi criteri possono essere riconosciuti ai promotori per le attività di promozione e di sperimentazione effettivamente svolte.

Articolo 17
Possono essere sottoscrittori dei fondi del Comitato tutte le persone fisiche e giuridiche che avuta conoscenza dell’atto costitutivo e dello Regolamento del Comitato intendano contribuire al raggiungimento dello scopo del Comitato stesso.
Possono essere sostenitori del Comitato tutte le persone fisiche e giuridiche che, avuta conoscenza dell’atto costitutivo e del Regolamento del Comitato, intendano contribuire alle spese di gestione che il Comitato sostiene per la realizzazione dello studio di fattibilità e per la promozione dell'UCC. Essi possono contribuire alle attività promozionali del Comitato anche mettendo a disposizione gratuitamente strutture, servizi ed interventi professionali puntuali.
I sottoscrittori dei fondi ed i sostenitori del Comitato acquisiscono il diritto di ricevere piena informazione sulla gestione dei fondi sottoscritti e sulle spese di gestione come pure il diritto di formulare osservazioni e proposte. Essi possono altresì proporre al Comitato, che avrà stabilito i criteri di ammissibilità, la propria candidatura per diventare socio fondatore dell'UCC.

Articolo 18
Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si applicano le norme del codice civile e quelle delle altre leggi vigenti in materia di Comitati.

 

       

 

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